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Sorveglianza Sanitaria e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

Sorveglianza Sanitaria e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

Risk Solution srl (RS) è una società che offre Servizi di Medicina del Lavoro (sorveglianza sanitaria, formazione e altri adempimenti previsti dal D.LGS 81/08 e s.m.i.), avvalendosi di un pool di Medici Competenti, tecnici, infermieri e uno staff amministrativo dedicato, coordinati da un Direttore Sanitario, Dr Eugenio Carlotti, già Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro-Urbino.

Cos’è la Sorveglianza Sanitaria?

La sorveglianza sanitaria in Medicina del Lavoro rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la salute e il benessere dei lavoratori, prevenire le malattie professionali e incidere sul rischio infortunistico, anche legato alle condizioni psico-fisiche di ogni singolo lavoratore.
La sorveglianza sanitaria è l’insieme di azioni, procedure e valutazioni mediche volte a monitorare lo stato di salute dei lavoratori ed individuare precocemente eventuali problematiche psico-fisiche legate all’ambiente di lavoro e, in particolare, ai fattori di rischio ai quali il singolo lavoratore è esposto svolgendo la propria mansione specifica. In quanto tale rappresenta uno strumento molto efficace di prevenzione secondaria. Il soggetto deputato a svolgerla è il Medico Competente, i cui requisiti e i cui obblighi sono indicati nel D.LGS 81/2008 e s.m.i., rispettivamente agli articoli 38 e 25. Lo svolgimento dell’attività del Medico Competente è disciplinata dall’articolo 39 del D.LGS 81/2008 e s.m.i., che così recita: << 1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento >>.

Conduzione della sorveglianza sanitaria

Le modalità di conduzione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente è regolamentata dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., in particolare dall’art. 41, che così recita:
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva , anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Avverso i giudizi del medico competent,e ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’ Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso .

Criticità nella gestione

Una delle principali criticità nella gestione della sorveglianza sanitaria (forse la principale) è il rispetto puntuale della scadenza delle periodicità degli accertamenti sanitari, comprensivi di visita medica, esami strumentali, esami ematochimici, indicatori biologici di esposizione e approfondimenti specialistici, qualora ritenuti necessari dal Medico Competente. Di norma le scadenze sono annuali, fatta eccezione per alcune tipologie di rischio , come ad esempio l’esposizione a videoterminali, per la quale il D.LGS 81 prevede periodicità quinquennale o biennale a seconda dell’età del lavoratore o delle sue condizioni di salute rapportate all’apparato visivo e a quello muscolo-scheletrico. RS ha predisposto una strategia di verifica delle scadenze, in base alla quale gli accertamenti verranno calendarizzati e programmati dallo staff della Società con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza della periodicità prevista (tre mesi per gli esami ematochimici). Ciò al fine di ottimizzare il lavoro dei Medici Competenti, offrire garanzie all’azienda ed evitare sanzioni in caso di verifiche da parte degli Organi di Vigilanza (AST, ITL).

Cos’è la Sorveglianza Sanitaria

Focus sulle strategie di prevenzione primaria vaccinale promosse da Risk Solution

Una ulteriore criticità per il Medico Competente, ma anche e soprattutto per il Datore di Lavoro, ai sensi dell’articolo 279 del D.LGS 81/08 e s.m.i., è quella di garantire la copertura vaccinale dei lavoratori in sorveglianza sanitaria nei confronti dell’infezione tetanica, obbligatoria dal 1963, come noto, per le seguenti attività lavorative (l’assenza di copertura vaccinale implica automaticamente la non idoneità del lavoratore e la possibile sanzione penale per il Datore di Lavoro)

Lavoratori con obbligo antitetanica

Operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni;
lavoratori del legno;
metallurgici e metalmeccanici;
lavoratori agricoli e addetti a lavorazioni zootecniche;
stallieri, fantini;
conciatori, addetti alla lavorazione di cuoio, pelle, lana;
sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste di ippodromi;
spazzini, cantonieri, stradini, operatori ecologici addetti alla raccolta dei RSU;
sterratori (addetti a operazioni di sterramento manuale o con mezzi di movimento terra);
minatori;
fornaciai;
operai e manovali addetti all’edilizia;
operai e manovali delle ferrovie;
asfaltisti;
straccivendoli;
personale delle ferrovie;
marittimi e lavoratori portuali;
lavoratori della sanità (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza);
lavoratori addetti a Servizi e Ambulatori veterinari.

Nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025

La DGR 797 del 27/05/2024 della Regione Marche (Adeguamento dell’offerta vaccinale nelle Marche in relazione al recepimento del nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025 – Approvazione del Calendario Vaccinale Regionale e direttive alle Aziende del SSR) stabilisce, tra l’altro che:
<< ….. i Dipartimenti di Prevenzione garantiscono sul territorio le competenze specialistiche in tema vaccinale e la governance di tutte le offerte e i programmi di vaccinazione in ragione del loro ruolo a tutela della salute pubblica e al fine di perseguire gli obiettivi di copertura, omogeneità, accessibilità, equità e qualità nell'offerta vaccinale. Pertanto i cinque Dipartimenti di Prevenzione delle Marche dovranno garantire, ciascuno per il proprio territorio di competenza, il coordinamento di tutti gli attori coinvolti nella vaccinazione per tutti gli aspetti di programmazione, organizzazione e monitoraggio tenendo conto che il modello organizzativo territoriale delle vaccinazioni è un modello a rete dove ogni Dipartimento di Prevenzione garantisce le vaccinazioni definendo l'organizzazione interna e/o promuovendo collaborazioni con altre Strutture e professionisti opportunamente individuati e formati per l'erogazione delle vaccinazioni ed il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Piano, nel rispetto delle indicazioni e delle norme regionali >> …………………<< ….nonche' il coinvolgimento dei medici competenti per le attività vaccinali previste in determinate condizioni di rischio di natura professionale >> . Il rischio biologico negli ambienti di lavoro è disciplinato dal D.Lgs 81/2008, Titolo 10. La sorveglianza sanitaria e le misure di prevenzione e controllo sono disciplinate dal Capo III, Art. 279, che individua il Datore di Lavoro quale soggetto obbligato a mettere a disposizione vaccini efficaci disponibili, qualora correlati al rischio professionale, su indicazione del Medico Competente (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro in caso di violazione). Il medico competente dell’azienda dalla quale l’operatore è dipendente è, pertanto, responsabile dell’identificazione dei lavoratori a rischio, delle informazioni sul controllo sanitario e sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione, nonché dell’esecuzione delle vaccinazioni stesse. In tale ottica, RS, attraverso la propria Direzione Sanitaria e il proprio pool di Medici Competenti, coadiuvati dallo staff amministrativo, garantisce in tutte le aziende seguite le seguenti coperture vaccinali, obbligatorie e raccomandate, senza costi aggiuntivi per la somministrazione e la registrazione sulla piattaforma regionale Siama-Web:

1 - Vaccinazione Antitetanica obbligatoria

Vaccinazione antitetanica obbligatoria

1. vaccinazione antitetanica obbligatoria

  1. In caso di aziende con numerosi dipendenti esposti al rischio che necessitano di richiamo decennale, il Direttore Sanitario, con la collaborazione dell’infermiere di RS, ritira le dosi di vaccino presso la sede di riferimento del DP-ISP, organizzando la seduta vaccinale presso la sede dell’azienda. Al termine della seduta vaccinale le vaccinazioni saranno registrate sul portale regionale, indicando lotto e sua scadenza. La seduta vaccinale di aggiornamento della vaccinazione AT precederà le visite periodiche eseguite dal MC nominato, il quale stralcerà la copertura nei confronti dell’infezione tetanica, in quanto già acquisita, dalla sua valutazione per la formulazione del Giudizio di Idoneità alla mansione specifica. Ciò consentirà, tra l’altro, di azzerare il rischio di sanzione comminabile dagli Organi di Vigilanza (AST e ITL) per mancata copertura vaccinale obbligatoria e di semplificare al MC il rilascio del Giudizio di Idoneità.
  2. In caso di piccole imprese che potrebbero avere necessità di richiami per pochi lavoratori, il MC disporrà l’aggiornamento della vaccinazione presso l’ambulatorio vaccinale di RS, nella propria sede di Fano, o in una delle sedi periferiche, sotto responsabilità del Direttore Sanitario.

2 - Vaccinazioni raccomandate non obbligatorie

Vaccinazioni raccomandate

2. vaccinazioni raccomandate, ma non obbligatorie, per esposizione professionale, patologia o età

RS intende promuovere piani di prevenzione vaccinale nei confronti di patologie infettive legate a diretta esposizione all’agente eziologico durante l’attività lavorativa, presso le sedi del DP-ISP o l’ambulatorio vaccinazioni della propria sede di Fano. In particolare, per il rischio di infezione da HBV, potrà essere proposta l’immunizzazione attiva nelle seguenti categorie professionali (DGR 797 del 27/05/2024 – Allegato B), con costi a carico del Datore di Lavoro:
• addetti ai servizi cimiteriali e funebri;
• addetti al lavaggio di materiali potenzialmente infetti;
• addetti al soccorso e al trasporto di infortunati e infermi;
• addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
• lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza e del pronto soccorso aziendale;
• personale addetto alla lavorazione degli emoderivati;
• personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli agenti di custodia, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, Comandi Municipali dei Vigili Urbani, appartenenti al Corpo forestale dello Stato;
• personale di assistenza in centri di recupero per tossicodipendenti;
• personale di istituti che ospitano persone con disabilità fisiche e mentali;
• personale religioso che svolge attività nell’ambito dell’assistenza sanitaria;
• personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale e personale del Servizio Sanitario Nazionale già in servizio; studenti dei corsi di laurea di area sanitaria;
• persone che si rechino per motivi di lavoro in aree geografiche ad alta endemia di HBV;
• soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità;
• tatuatori e body piercers, personale dei centri estetici, manicure e pedicure.

Tra le attività di promozione della salute nell’ambito delle varie patologie infettive per le quali esistono vaccini di comprovata efficacia, i Medici Competenti di RS sensibilizzeranno i lavoratori in sorveglianza sanitaria nelle aziende nelle quali sono nominati rispetto alla utilità di ricevere vaccini raccomandati per età/patologia, tra i quali la vaccinazione anti-pneumococcica e quella anti-herpes zoster, dando indicazioni puntuali sugli ambulatori vaccinali dell’ AST presso i quali recarsi.